Modalità di effettuazione degli esami per Consulenti

Con il Decreto Dirigenziale del 29 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2011, in attuazione all’art. 11 del D. Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010, sono state dettate le modalità di effettuazione degli esami da parte dei Consulenti.
Con la norma in questione la figura del Consulente dei trasporti di merci pericolose risulta allineata con le prescrizioni della sezione 1.8.3 dell’ADR/RID/ADN.
Rispetto alle disposizioni previgenti con riferimento al D. Lgs. n. 40 del 4 febbraio 2000, si evidenzia quale novità di rilievo l’istituzione, per i candidati che intendono conseguire il Certificato di formazione professionale anche per la modalità del trasporto per le “vie navigabili interne”, presso la Direzione Generale per la Motorizzazione di apposita commissione di esame.
Sono state confermate le due sessioni fisse nel corso di ciascun anno da tenersi nei mesi di maggio (sessione primaverile) e novembre (sessione autunnale), più eventuali sessioni straordinarie qualora le Commissioni di esame ricevono un numero di istanze pari a 30.



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