Estensione del campo di applicazione della nomina del Consulente

Nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/68 all’art. 11 è prescritto che anche le imprese che effettuano operazioni di imballaggio o riempimento connessi ad operazioni di trasporto di merci pericolose hanno l’obbligo di nominare il Consulente, così come riportato al capitolo 1.8 dell’ADR, del RID e dell’ADN, salvo i casi di esenzione che saranno individuati. Sarà contestualmente abrogato il Decreto Legislativo n. 40/2000.
Sono state inoltre inasprite le sanzioni a carico del Legale rappresentante dell’impresa che non nomina il Consulente, con sanzioni pecuniarie da 6.000 a 36.000 euro e le sanzioni a carico del Consulente che non redige le prescritte relazioni, con sanzioni fino a 24.000 euro.











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