Circolazione in deroga delle cisterne e dei veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997

26 apr 10, in News, creato da Antonio Germinaro | Nessun commento
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Sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 febbraio 2010 che autorizza alla circolazione nazionale i veicoli e le cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 di recepimento della Direttiva 2008/68/CE (RID/ADR 2009).

La norma in questione all’art. 1 stabilisce che:

- gli autoveicoli-cisterna destinati al trasporto di materie distinte con il numero ONU 1202 o 1965 della classificazione ADR;

- i rimorchi-cisterna o semirimorchi-cisterna destinati al trasporto di materie distinte con il numero ONU 1965, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 della classificazione ADR;

costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE (in particolare per quanto concerne la frenatura: ABS e rallentatore di velocità), come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre venticinque anni dalla data della prima immatricolazione e limitatamente alle materie innanzi indicate, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996;

b) che siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti per il trasporto di merci pericolose su strada previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle relative disposizioni attuative.

Inoltre i veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010 (non riconosciuti FL o AT o OX), che non sono ricompresi fra quelli indicati al comma 1, possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, purché:

- siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti per il trasporto di merci pericolose su strada previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle relative disposizioni attuative.

L’art. 2 stabilisce che:

1. Le cisterne destinate al trasporto su strada di materie distinte con il numero ONU 1202, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 della classificazione ADR o materie della classe 2 della classificazione ADR, costruite anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, possono continuare ad essere utilizzate sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre venticinque anni dalla data della prima immissione in servizio, limitatamente alle materie innanzi indicate, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che siano state costruite secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996;

b) che siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose su strada, vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del 2010.

2. Le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada costruite anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, che non sono ricomprese fra quelle indicate al punto 1, possono continuare ad essere utilizzate sul territorio nazionale su strada per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto, purché:

- siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose su strada, vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del 2010.

3. Le cisterne destinate al trasporto dei gas liquefatti refrigerati, possono continuare ad essere utilizzate per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada a condizione che siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose su strada, vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del 2010.

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